Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 1
Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
- a. "capomissione", la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità ;
- b. "membri della missione", il capomissione e i membri del personale della missione;
- c. "membri del personale della missione", i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
- d. "membri del personale diplomatico", i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
- e. "agente diplomatico", il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
- f. "membri del personale amministrativo e tecnico", i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
- g. "membri del personale di servizio", i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
- h. "domestico privato", la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;